IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente
«Adeguamento  delle  norme  in  materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi  al  servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
  Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n.  230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza»  ed  in  particolare l'art. 9,
comma 2-quater,  che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri
la   determinazione   annuale,   nei   limiti   delle  disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,  della
consistenza  massima  degli  obiettori  di  coscienza  da  avviare in
servizio  nonche'  degli  aspetti applicativi delle condizioni per la
concessione   delle   dispense  e  per  il  collocamento  in  licenza
illimitata senza assegno in attesa di congedo;
  Visto  altresi'  il  comma 5  del  medesimo  art.  9 della legge n.
230/1998 che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile
la  determinazione  annuale  del  contingente  di  servizio civile da
svolgere all'estero;
  Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n.  64,  recante «Istituzione del
Servizio  civile  nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che
demanda  al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione -
con  decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater, della
legge  8 luglio  1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei
giovani  ammessi  al  servizio civile, nel periodo transitorio di cui
all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio
civile;
  Visto  altresi'  l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64,
che  definisce  le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio
civile all'estero;
  Visto   il  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n.  77,  recante
«Disciplina  del  Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge  6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il
Fondo nazionale per il servizio civile;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del
2 ottobre  2001,  recante  la  «Determinazione  del  contingente  dei
giovani  ammessi  al  servizio  civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo   trattamento   giuridico  ed  economico  ed  al  connesso
programma di verifiche»;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita'
al  personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  27 agosto  1998 recante «Adeguamento delle
diarie  di  missione  all'estero  del  personale  statale,  civile  e
militare, delle universita' e della scuola»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001  con  il  quale  il  Ministro  per  i  rapporti con il
Parlamento  e'  stato  delegato  ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230, e 6 marzo 2001, n. 64;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo
2001,  n.  64,  nel  contingente  dei  giovani da avviare al servizio
civile  devono  essere  prioritariamente  inclusi i giovani che hanno
optato  per  l'obiezione  di  coscienza ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
  Considerati  i  criteri  di  assegnazione  degli obiettori previsti
dall'art.  9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e i vincoli
territoriali  di  assegnazione,  le indicazioni espresse dagli enti e
dagli  obiettori  di  coscienza  e  le disponibilita' finanziarie del
Fondo  nazionale  di  cui  all'art.  19 della medesima legge 8 luglio
1998, n. 230;
  Rilevato  che  nel  corso  dell'anno  2004 si prevede una sensibile
riduzione  del  numero  degli  obiettori  da  avviare  al servizio in
considerazione  della  sospensione,  a  partire  dal 1° gennaio 2004,
delle  operazioni  di  leva  nei  confronti dei nati nell'anno 1986 e
dell'avvio  al  servizio nell'anno 2003 dei giovani della classe 1985
disponibili alla chiamata dal 1° gennaio 2003 al 31 marzo 2003;
  Ravvisata la necessita' di avviare - sin dal periodo transitorio di
cui  all'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 64 - i giovani ammessi a
prestare  il  servizio  civile  su  base  volontaria,  nei limiti del
contingente   previsto   dall'art.   6   della   medesima  legge,  in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Consistenza  massima  numerica  del  contingente  degli  obiettori di
                              coscienza

  1.  La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori
di  coscienza  da  avviare  al servizio per l'anno 2004, tenuto conto
oltretutto  della  stretta correlazione e della conseguente incidenza
sui  settori  di  impiego  previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b),
della  legge  n.  230  del  1998, e' definita, in relazione a ciascun
periodo  di  avvio  al  servizio, in 30.000 unita', di cui fino ad un
massimo di 100 unita' da impiegare all'estero.
  2.  Al  fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da
avviare  al  servizio  entro  il limite fissato nel precedente comma,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per
la  concessione  della  dispensa  e per l'invio in licenza illimitata
senza   assegni   in   attesa   di  congedo  (di  seguito  denominata
L.I.S.A.A.C.)  nei  confronti  degli  obiettori  che si trovino nelle
condizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  dell'art. 9,
comma 2-bis, della legge 8 luglio 1998, n. 230.